Considerata la situazione meteorologica sul territorio e delle temperature al di sotto dei valori stagionali, è consentita l’accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, così come previsto dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.
Pertanto, ogni impianto a servizio delle diverse tipologie di edifici può essere autonomamente riacceso, nei limiti e condizioni indicate.