L'istanza di rateazione può essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione solo in caso di verbale per violazioni del Codice della Strada è ammesso il pagamento in misura ridotta di un importo complessivo superiore a €200,00
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un'attestazione ISEE dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 euro.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Compilato il modulo allegato, corredato dei verbali ,documento di identità del richiedente con l’attestazione ISEE, lo si presenta all’ufficio del comando, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità competente decide e dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000,00. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l’autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
La rateazione può essere concessa per la sanzione in misura ridotta da pagarsi entro 60 giorni , e non per l’importo ulteriormente ridotto del 30% per il pagamento entro 5 giorni .
La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facolta’ di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis.
Verbali accertati dal Comando di Cameri
Compilato il modulo allegato, corredato dei verbali ,documento di identità del richiedente con l'attestazione ISEE, lo si presenta allo Sportello del Comando nei giorni e negli orari di apertura.
Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta,anche in assenza di un diniego esplicito.
Scaricare e compilare il modulo allegato, e presentarlo allo sportello corredato della copia dei verbali, documento di identità del richiedente con la certificazione ISEE dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 euro.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
Nel caso dell''accoglimento dell'istanza, all' interessato viene notificato il provvedimento riportante la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione.In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta.
Nel caso del rigetto dell' istanza, Il provvedimento di rigetto viene notificato all' interessato a cura dell'organo accertatore con le modalità di cui all'art. 201 del codice della strada, l'interessato entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento deve effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
Nel caso di 'istanza respinta,anche in assenza di un diniego esplicito, l'interessato deve provvedere alpagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego (ovvero entro 30 giorni dall’inutile decorso dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza) da parte del Comando
Presentare l' istanza entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale
Esaminata la pratica attendere la notifica del provvedimento :accoglimento,rigetto,respinto
Rateizzazione
Gratuito
Possedere una certificazione ISEE dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 euro.