A tutti i possessori di immobili che nel corso dell'anno hanno delle variazioni non reperibili direttamente dal Comune.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono conoscibili al Comune.
Queste le principali casistiche in cui sorge l’obbligo di dichiarazione IMU:
Quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:
l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP
l’immobile ha perso oppure ha acquisito durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;
variazione del valore di aree fabbricabili;
il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
è intervenuta, relativamente all’immobile un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
per la casa coniugale affidata all’ex coniuge;
per il diritto di abitazione del coniuge superstite;
Resta inteso che la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
L’invio della dichiarazione IMU è necessario per le imprese costruttrici, per le quali è prevista l’esenzione sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, finché permane tale destinazioni e se non siano dati in affitto.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.
Dichiarazione IMU Enti Non Commerciali – ENC
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli Enti non commerciali. Sono state pubblicate anche le istruzioni e le nuove specifiche tecniche.
La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Il modello dichiarativo approvato deve essere utilizzato da tali soggetti per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.