Possono presentare istanza di accesso agli atti tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.
Il diritto di accesso agli atti è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90: “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dai documenti amministrativi definiti, dalla lett. d) dell’art. 22 (come novellato dalla legge n. 15/2005), come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad un determinato procedimento detenuti dalla P.A.
Sono previste due modalità di accesso:
Si esercita compilando e presentando l' apposito modulo, presente nella sezione documenti oppure mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. L’Ufficio competente è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando l' apposito modulo presente nella sezione documenti, oppure scrivendo l’istanza autonomamente, inviandolo:
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).
E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.
Vantare una posizione giuridica qualificata, determinata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'ostensione.
Il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
L’art. 24 della Legge 241/90 stabilisce i casi nei quali il diritto di accesso è escluso.
Ultimo aggiornamento: 13/03/2025, 14:39