Possono presentare istanza di accesso agli atti tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.
Il diritto di accesso agli atti è il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
Come accedere agli atti amministrativi
Sono previste due modalità di accesso
1) Accesso informale
Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. L’Ufficio competente è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
2) Accesso formale:
Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo fornito dall’amministrazione, oppure scrivendo l’istanza autonomamente – inviandola tramite A/R, tramite email oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione. In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.
Possono presentare istanza di accesso agli atti tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.
L’oggetto del diritto di accesso è costituito dai documenti amministrativi definiti, dalla lett. d) dell’art. 22 (come novellato dalla legge n. 15/2005), come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti relativi ad un determinato procedimento detenuti dalla P.A.
L’art. 24 della Legge 241/90 stabilisce i casi nei quali il diritto di accesso è escluso.
Presentare domanda presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
vantare una posizione giuridica qualificata, determinata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'ostensione.
L'accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.