Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale che accerta una violazione al Codice della strada, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, l’interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, oppure può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
Attraverso la procedura di ricorso è possibile contestare un verbale di violazione del C.d.s., fornendo:
É possibile effettuare ricorso solo se non si è ancora pagato l’importo dovuto per la violazione.
La procedura viene gestita dal Prefetto e dal Giudice di Pace competenti per luogo dove è stata accertata la violazione.
Occorre presentare ricorso secondo una delle seguenti modalità:
Facendo ricorso di apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile. Il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma nel rispetto delle regole processuali. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Si ricorda che il pagamento della multa comporta il decadere del diritto di presentare ricorso.
Modulo compilato, con allegata la multa o l'ordinanza-ingiunzione, da presentare entro i termini stabili al Prefetto o al Giudice di Pace competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il Prefetto o il Giudice di Pace esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia). Vengono poste in capo al soggetto richiedente anche le spese del procedimento e gli eventuali onorari per l'avvocato della controparte.
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
Il Giudice di pace può accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.
É possibile presentare ricorso:
Il Prefetto emette ordinanza di ingiunzione di pagamento entro 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato. Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Presentare il ricorso dalla data di contestazione o notifica del verbale
Entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
Entro 120 giorni il Prefetto emana ingiunzione di pagamento. Se ciò non viene notificato, al termine dei 120 giorni la procedura di ricorso si intende accolta
Il ricorso al Prefetto è gratuito
Come sovrascritto nell’apposito sito del Ministero della Giustizia, anche l’appellarsi ad un Giudice di Pace consegue ad un esborso economico. In questo senso, è necessario pagare un contributo unificato. In aggiunta, se il valore della causa supera i 1033,00 euro, viene applicato una marca da bollo da € 27,00. Di seguito la scaletta con i vari prezzi riportata dall’organo di stato:
In caso di accoglimento del ricorso, il verbale viene archiviato e l'interessato non deve pagare nulla.
In caso di rigetto del ricorso:
Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti all'Ufficio competente
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Per ulteriori informazioni circa le caratteristiche, i criteri e le modalità di ricorso, puoi consultare le seguenti pagine web:
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