Ricorsi per violazioni al codice della strada

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Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.


A chi è rivolto

  1. il trasgressore (chi ha materialmente commesso la violazione);
  2. il proprietario del veicolo e gli altri obbligati in solido (il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
  3. il responsabile della violazione commessa materialmente da un minore (un genitore o chi ne fa le veci).

Descrizione

Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale che accerta una violazione al codice della strada, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione l’interessato  può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale  oppure può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.

Copertura geografica

Prefetto e Giudice di Pace competenti per  luogo dove è stata accertata la violazione.

Come fare

Il ricorso al prefetto in materia di violazione del Codice della strada è il rimedio maggiormente auspicabile quando si può validamente contestare la contravvenzione sulla semplice scorta di documenti, oppure quando vi siano evidenti vizi formali del verbale: pensa all’accertatore che abbia omesso di indicare il tipo di vettura, oppure abbia sbagliato il numero di targa o non abbia sottoscritto il verbale.

Il ricorso va presentato nel termine prescritto dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

 

Cosa serve

Presentazione del ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace

Il ricorso al Prefetto, deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto mediante la compilazione del modulo allegato

È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

compilando il modulo allegato che, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.

 

 

Cosa si ottiene

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.Il Giudice di pace può accogliere il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;oppure, respingere il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
  • La sentenza del Giudice di pace è appellabile in Tribunale.

Tempi e scadenze

Prentazione del ricorso  entro il termine prescritto

I termini entro i quali il Prefetto deve emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Si precisa che può essere chiesto l'intervento del Giudice di Pace anche avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto.

Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.

Procedure collegate

Esito del ricorso: Accoglimento 

Il verbale viene archiviato e l'interessato non deve pagare nulla

Esito ricorso Rigettato

  • l’importo della sanzione stradale dopo il rigetto del ricorso al prefetto è pari al doppio dell’originaria multa;
  • l’importo della sanzione stradale dopo il rigetto del ricorso al giudice di paceè determinato dalla sentenza del giudice.

 

Quanto costa

Il ricorso al Prefetto è gratuito

Come sovrascritto nell’apposito sito del Ministero della Giustizia, anche l’appellarsi ad un Giudice di Pace consegue ad un esborso economico. In questo senso quindi, per i vari ricorsi, è necessario pagare un contributo unificato. In aggiunta, se il valore della causa supera i 1033,00 euro, viene applicato una marca da bollo da 27,00 euro. Di seguito la scaletta con i vari prezzi riportata dall’organo di stato:

  • Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;
  • Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
  • Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
  • Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.

Vincoli

Non aver pagato la sanzione

Rispettare i tempi di presentazione del ricorso

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 14/04/2025, 11:54

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