Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale che accerta una violazione al codice della strada, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione l’interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale oppure può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione.
Prefetto e Giudice di Pace competenti per luogo dove è stata accertata la violazione.
Il ricorso al prefetto in materia di violazione del Codice della strada è il rimedio maggiormente auspicabile quando si può validamente contestare la contravvenzione sulla semplice scorta di documenti, oppure quando vi siano evidenti vizi formali del verbale: pensa all’accertatore che abbia omesso di indicare il tipo di vettura, oppure abbia sbagliato il numero di targa o non abbia sottoscritto il verbale.
Il ricorso va presentato nel termine prescritto dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Presentazione del ricorso al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace
Il ricorso al Prefetto, deve essere presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto mediante la compilazione del modulo allegato
È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
compilando il modulo allegato che, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
Prentazione del ricorso entro il termine prescritto
I termini entro i quali il Prefetto deve emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Si precisa che può essere chiesto l'intervento del Giudice di Pace anche avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto.
Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Esito del ricorso: Accoglimento
Il verbale viene archiviato e l'interessato non deve pagare nulla
Esito ricorso Rigettato
Il ricorso al Prefetto è gratuito
Come sovrascritto nell’apposito sito del Ministero della Giustizia, anche l’appellarsi ad un Giudice di Pace consegue ad un esborso economico. In questo senso quindi, per i vari ricorsi, è necessario pagare un contributo unificato. In aggiunta, se il valore della causa supera i 1033,00 euro, viene applicato una marca da bollo da 27,00 euro. Di seguito la scaletta con i vari prezzi riportata dall’organo di stato:
Non aver pagato la sanzione
Rispettare i tempi di presentazione del ricorso